Finalità
Il presente decreto è volto a consentire la realizzazione della misura agevolativa “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, per la realizzazione di programmi di investimento Finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differitoattraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Le risorse destinate all’attuazione della misura agevolativa sono pari a complessivi euro 320.000.000 euro.
Limiti di spesa:
• investimento minimo: 30.000 euro
• investimento massimo: 1.000.000 euro
Programmi d’investimento
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali Finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per autoconsumo immediato.
I programmi di investimento possono essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio (accumulo) dietro il contatore dell’energia prodotta, ai Fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o minieolico collegato direttamente, su base annua.
Ai Fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici.
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:
• riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
• prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
• prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH)
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nelle seguenti misure:
• 30% per le medie imprese e 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili connesse all’investimento per la produzione di energia mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici per l’autoconsumo;
• 30% delle spese ammissibili per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
• 50% delle spese ammissibili per la diagnosi energetica ex-ante.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento sopraccitati. Dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
a) impianti solari fotovoltaici o impianti minieolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
c) eventuali sistemi di stoccaggio (accumulo) dell’energia prodotta con le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto;
d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla piani�icazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento (max 3% della somma delle spese cui alle lettere a, b, c).
Operazioni di leasing finanziario
Per gli investimenti realizzati tramite leasing finanziario, la spesa da considerare ai fini della determinazione dell’investimento ammissibile è rappresentata da quella sostenuta dalla società di leasing per l’acquisizione dei beni oggetto del contratto. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse sono considerate agevolabili le sole spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) – effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In sede di erogazione dovrà essere fornita dal soggetto beneficiario regolare attestazione da parte della società di leasing che tutti i canoni siano stati oggetto di regolare pagamento;
Ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing:
a) deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) deve prevedere l’esercizio anticipato, al momento della stipula del contratto medesimo, dell’opzione di acquisto del bene, come previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto 13 novembre 2024;
c) deve prevedere l’obbligo per la società concedente di comunicare al Soggetto attuatore e al Ministero il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di corresponsione dei canoni di leasing.
Spese non ammissibili
Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese:
• per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
• per l’acquisto di beni usati;
• per lavori in economia;
• per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
• relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
• relative a prestazioni gestionali;
• effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
• relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
Beneficiari
Le PMI che possono beneficiare dell’agevolazione devono soddisfare i seguenti requisiti:
• essere iscritte e attive nel Registro delle imprese (anche le imprese non residenti devono dimostrare la personalità giuridica riconosciuta nel loro Stato di residenza e la disponibilità di un’unità produttiva in Italia);
• essere in regola con i propri diritti e non essere in liquidazione o in procedure concorsuali;
• non avere ordini di recupero per aiuti illegali e non avere somme dovute per revoca di agevolazioni;
• non essere in difficoltà economica secondo la definizione del regolamento GBER;
• essere in contabilità ordinaria e avere almeno un bilancio approvato o una dichiarazione dei redditi (per le imprese individuali e società di persone).
Tipologia di bando
È un bando a graduatoria. Tale graduatoria sarà formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:
• capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata come rapporto tra l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (potenza nominale) relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e il fabbisogno complessivo annuo di energia del soggetto proponente;
• incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo del medesimo programma;
• sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo medio registrato nell’ultimo esercizio finanziario del soggetto proponente e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
• possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025 alle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2025 (Decreto Direttoriale del 31 marzo 2025).
DOCUMENTAZIONE
📌📌 Altri documenti
Certi�icato di iscrizione al Registro delle Imprese
Ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi ULA e fatturato
Documentazione sulla disponibilità dell’immobile
Preventivi di spesa
Certificazioni ambientali (se possedute, es. ISO 14001, EMAS)
Certificazione della parità di genere (se posseduta)
Autorizzazioni (permessi edilizi, autorizzazioni ambientali, ecc.)
📌📌 Documenti tecnici
Due relazioni tecniche asseverate (EX ANTE – EX POST)
Diagnosi energetica ex ante
📌📌 Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà (DSAN)
DSAN dati contabili per calcolo MOL (Margine Operativo Lordo)
DSAN sulla dimensione d’impresa (se associata/collegata)
DSAN antimafia (se agevolazione > €150.000)
DSAN sul Titolare Effettivo (con documento d’identità e dichiarazione assenza conflitto di interessi)
DSAN su altre agevolazioni (se richiesto o ottenuto altri aiuti non rientranti negli aiuti di Stato)
DSAN su requisiti di impresa (PMI, settore, regolarità fiscale e contributiva, disponibilità immobile, conformità urbanistica e ambientale, aiuti di Stato, ecc.)