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ZES UNICA 2025

Il credito d’imposta e calcolato sulla base del costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Minimo 200.00€ 1 fino ad un massimo di 100 mln €.

Gli investimenti devono far parte di un programma di “investimento iniziale” secondo il regolamento UE. Possono costituire oggetto d’investimento gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025 se finalizzati al conseguimento almeno di uno dei seguenti risultati:

1. creazione di un nuovo stabilimento
2. ampliamento della capacita di uno stabilimento esistente
3. diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non forniti in precedenza
4. modifica del processo di produzione dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento

Diversamente dal precedente Bando è stato previsto che possono essere indicati anche:

a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

acquisto o leasing di attrezzature, di macchinari, impianti e attrezzature, destinati alle strutture produttive gia esistenti o da impiantare all’interno del territorio della ZES;
investimenti immobiliari. E possibile investire in terreni e nell’acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili che sono strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non puo superare il 50% dell’investimento agevolato.

Aziende di qualsiasi dimensione, incluse quelle che operano nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura, e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, sono idonee a usufruire dei vantaggi offerti dalla ZES Unica. Inoltre, sono inclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti

I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Il credito d’imposta Industria 4.0 dovrebbe essere cumulabile con il credito generato dagli stessi investimenti in ambito ZES, a patto che non superi la soglia limite degli aiuti. Su questo punto, al momento, si aspettano ancora chiarimenti.

Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica dovrebbe, come da notizie di stampa, essere cumulabile con quello previsto dal Piano Transizione5.0.

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